Non è raro accorgersi di un difetto di fabbrica su un prodotto appena comprato. Il consumatore, però, in una situazione del genere ha dei diritti che può far valere, sia ottenendo la riparazione del prodotto difettoso, sia richiedendo la sua sostituzione. La legge impone che il venditore sia obbligato a garantire il corretto funzionamento del prodotto, e quindi ad assicurare che esso corrisponda alle informazioni fornite e sia privo di vizi. L’estensione della garanzia cambia in base al bene che si compra e all’esistenza di una garanzia convenzionale.
Che cosa prevede il codice civile
Sono gli articoli 1490 e seguenti del codice civile a disciplinare a livello generale la garanzia dei prodotti. In base alle norme, i venditori sono tenuti a garantire che i prodotti che vendono non presentino vizi tali da ridurre il loro valore o da renderli non più idonei per l’utilizzo per cui sono stati comprati. In caso di prodotto difettoso è diritto dell’acquirente ottenere un prezzo di acquisto più basso o richiedere che il contratto venga risolto: in altri termini, il prodotto difettoso può essere reso al venditore in cambio della restituzione della somma di denaro che è stata pagata. Va segnalato, comunque, che la restituzione con rimborso in genere non è ammessa in presenza di vizi lievi.
La garanzia legale
Gli acquirenti che desiderano beneficiare del rimedio del vizio in garanzia hanno l’obbligo di denunciare il vizio negli otto giorni successivi alla scoperta, a meno che il vizio non sia stato nascosto in modo doloso dal venditore o che quest’ultimo abbia riconosciuto la sua esistenza. In base a quanto indicato dal codice civile, la prescrizione della garanzia legale avviene a un anno di distanza dalla data in cui il prodotto è stato consegnato. Il rimedio del vizio in garanzia non può essere preteso dal compratore nel caso in cui egli ne fosse a conoscenza quando il prodotto è stato acquistato o se il vizio stesso era riconoscibile facilmente, eccezion fatta per le circostanze in cui il venditore abbia dichiarato che il prodotto non presentava vizi.
I diritti del consumatore
Al di là della garanzia generale, poi, è prevista una garanzia particolare che entra in gioco quando l’acquirente è un consumatore e il venditore è un professionista. In questa situazione, infatti, il consumatore beneficia di una maggiore tutela dalla legge, in quanto viene considerato come parte più debole del contratto, come indicato agli articoli 130 e seguenti del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre del 2005. In particolare, ai sensi dell’articolo 130 di questo decreto legislativo, il venditore deve essere considerato responsabile verso il consumatore per tutti i difetti di conformità presenti nel momento in cui il prodotto viene consegnato.
Che cosa si può fare in caso di prodotto difettoso
Qualora venga riscontrato un difetto, è diritto del consumatore decidere se richiedere la sostituzione o la riparazione del prodotto: in tutti e due i casi non dovrà sostenere spese ulteriori. In alternativa egli può optare per la risoluzione del contratto o per una riduzione del prezzo. Per stabilire l’entità della riduzione o per determinare l’importo che dovrà essere sostituito si fa riferimento all’utilizzo del bene. Dopo che il venditore ha ricevuto la denuncia del difetto, egli ha facoltà di proporre al consumatore altri rimedi, che comunque possono essere rifiutati. Il consumatore, infatti, ha il diritto di ottenere uno dei rimedi stabiliti dalla legge e pretendere la sua disposizione.
Il difetto di lieve entità
Una eccezione rispetto a quanto detto finora subentra se il difetto del prodotto che è stato comprato è di lieve entità e quindi risulta troppo oneroso o non è possibile provvedere alla sostituzione o alla riparazione. In questo caso il compratore non può ottenere la risoluzione del contratto ma ha comunque diritto alla riduzione del prezzo di acquisto. Giova ricordare che per poter fruire del rimedio del vizio in garanzia è necessario che la denuncia del vizio del prodotto difettoso venga effettuata nei due mesi successivi alla scoperta. Non c’è bisogno di denuncia, invece, qualora il difetto sia stato occultato dal venditore oppure egli ne abbia riconosciuto l’esistenza.
La tutela per il consumatore
Una tutela ulteriore per il consumatore proviene dalla norma secondo cui si presume che il difetto di conformità che si verifica nei sei mesi successivi alla consegna del prodotto difettoso fosse già presente in quella occasione. Di conseguenza il compratore non è tenuto a dimostrare di non aver provocato in prima persona il difetto o il vizio. Per tutti i beni in circolazione nei Paesi della Ue la durata della garanzia che viene concessa al consumatore è pari a 2 anni a partire dalla data in cui è stato effettuato l’acquisto. Al di là di ciò che stabiliscono le norme di legge, poi, alcuni prodotti vantano una garanzia propria, che prende il nome di garanzia convenzionale, che comunque non modifica le norme a tutela del consumatore.