Dal 1° novembre 2026 le merci acquistate online e importate nell’Unione europea da Paesi terzi saranno soggette a una nuova tassa di gestione doganale di 2 euro per articolo. Il prelievo si aggiunge al dazio forfettario di 3 euro già applicato dal 1° luglio alle spedizioni di valore non superiore a 150 euro. Le due misure hanno finalità differenti e seguono regole che possono incidere sensibilmente sul prezzo finale, soprattutto quando un ordine comprende prodotti appartenenti a diverse categorie merceologiche.
L’aggiornamento, ricostruito da Altroconsumo il 23 ottobre, riguarda direttamente il commercio elettronico internazionale e le piattaforme che vendono prodotti provenienti da Paesi esterni all’Unione. La novità è contenuta nel regolamento delegato UE 2026/2152, pubblicato nella Gazzetta ufficiale europea il 22 ottobre, che stabilisce l’importo della cosiddetta Union handling fee.
La nuova disciplina interviene mentre è già operativo il sistema temporaneo di dazi sulle piccole spedizioni. I costi dei pacchi extra UE dal primo novembre dipenderanno quindi da più elementi: valore complessivo della merce, classificazione doganale, regime IVA e modalità con cui il venditore gestisce l’importazione. La distinzione è rilevante perché l’importo richiesto alla dogana non coincide necessariamente con quello che il consumatore vedrà addebitato al momento dell’acquisto.
La nuova tassa europea di 2 euro e il dazio già in vigore
La tassa di gestione dell’Unione è prevista dal nuovo Codice doganale europeo, istituito con il regolamento UE 2026/2108 del 16 settembre 2026. Il successivo regolamento delegato 2026/2152, adottato dalla Commissione il 21 settembre e pubblicato il 22 ottobre, ne ha fissato l’importo a 2 euro per articolo, con applicazione dal 1° novembre.
Il contributo serve a finanziare le attività di controllo e supervisione delle autorità doganali. Comprende i costi collegati alla verifica delle informazioni trasmesse dagli operatori, all’analisi dei rischi, alle infrastrutture informatiche e agli eventuali controlli documentali o fisici sulle merci.
La caratteristica principale è l’assenza di una soglia di valore analoga a quella prevista per il dazio temporaneo. La tassa di gestione può essere dovuta anche sulle spedizioni superiori a 150 euro e quando non è applicabile un dazio doganale. Il presupposto è legato alla gestione dell’operazione doganale relativa a merci vendute a distanza.
Il dazio forfettario di 3 euro segue invece una disciplina differente. Introdotto dal 1° luglio 2026 attraverso il regolamento UE 2026/382 e i relativi provvedimenti attuativi, ha sostituito la precedente franchigia doganale per le spedizioni di modico valore.
La soglia dei 150 euro riguarda il valore intrinseco complessivo della spedizione, non il prezzo di ciascun prodotto considerato separatamente. Quando viene superata, il dazio temporaneo di 3 euro non si applica e occorre fare riferimento alle aliquote doganali ordinarie, determinate in base alla natura, all’origine e al valore delle merci.
Il regime forfettario è transitorio e, secondo il calendario europeo, resterà operativo fino al 1° luglio 2028, quando è prevista l’entrata in funzione del nuovo sistema doganale digitale dell’Unione per il commercio elettronico.
Cosa significa articolo doganale e perché non coincide sempre con il singolo prodotto
Uno degli aspetti meno immediati della normativa riguarda il conteggio degli articoli. Nel linguaggio commerciale, un articolo viene normalmente identificato con un prodotto acquistato. Ai fini doganali, invece, il criterio è differente.
Il nuovo Codice doganale considera l’articolo come un insieme di merci appartenenti alla medesima classificazione tariffaria, con la stessa descrizione e, quando richiesto, la stessa origine. Il conteggio dipende anche dal tipo di dichiarazione utilizzata.
Nelle dichiarazioni semplificate, la classificazione può fermarsi alle prime sei cifre del codice tariffario. Le dichiarazioni ordinarie richiedono invece informazioni più dettagliate, che possono determinare una diversa suddivisione delle merci.
La distinzione produce conseguenze concrete. Secondo gli esempi forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, una spedizione contenente cinque magliette della stessa tipologia può costituire un unico articolo doganale ai fini del dazio temporaneo, con un prelievo complessivo di 3 euro. Una spedizione composta da una maglietta e un orologio comprende invece due categorie differenti, alle quali corrispondono 6 euro di dazio.
Dal 1° novembre, nei casi in cui le medesime categorie costituiscano anche articoli distinti ai fini della tassa di gestione, si aggiungono rispettivamente 2 o 4 euro.
Non è tuttavia corretto applicare automaticamente il conteggio a qualsiasi combinazione di prodotti. Merci apparentemente simili possono avere classificazioni tariffarie differenti, mentre prodotti venduti come unità separate possono essere raggruppati nella stessa voce doganale.
La classificazione può inoltre cambiare in funzione del materiale, della composizione e delle caratteristiche tecniche del bene.
Questo significa che i costi dei pacchi extra UE dal primo novembre non possono essere calcolati semplicemente moltiplicando il numero dei prodotti presenti nel carrello per cinque euro. Occorre considerare il numero effettivo di articoli doganali e verificare quali prelievi siano applicabili alla spedizione.
L’IVA resta dovuta e può modificare ulteriormente l’importo
La nuova tassa di gestione non sostituisce l’imposta sul valore aggiunto. Le importazioni commerciali provenienti da Paesi terzi continuano a essere soggette alla disciplina IVA, con aliquote che dipendono dalla tipologia di merce e dal Paese di destinazione.
In Italia l’aliquota ordinaria è del 22%, ma per determinate categorie di beni sono previste aliquote ridotte.
La base imponibile dell’IVA all’importazione segue regole specifiche e può comprendere, oltre al valore delle merci, dazi e altri oneri dovuti in occasione dell’importazione. La tassa europea di gestione da 2 euro è soggetta a IVA.
Il trattamento del dazio temporaneo di 3 euro richiede invece di distinguere il regime utilizzato per la riscossione dell’imposta. Secondo gli approfondimenti tecnici pubblicati da PwC Italia, quando viene applicato il sistema IOSS il dazio forfettario non entra nella base imponibile IVA secondo le medesime modalità previste per gli altri regimi. Nelle importazioni gestite con procedure differenti, il dazio può concorrere alla determinazione della base imponibile.
Il sistema IOSS, acronimo di Import One Stop Shop, consente agli operatori di riscuotere l’IVA sulle vendite a distanza di beni importati entro determinati limiti direttamente al momento dell’acquisto.
Di conseguenza, due operazioni commerciali apparentemente analoghe possono presentare una diversa distribuzione degli importi tra prezzo iniziale, imposte e spese richieste durante lo sdoganamento.
Nel valutare i costi dei pacchi extra UE dal primo novembre occorre inoltre distinguere gli oneri pubblici dalle commissioni eventualmente applicate dal trasportatore. Poste e corrieri possono prevedere compensi per attività di rappresentanza doganale, anticipazione delle somme e gestione amministrativa, secondo le rispettive condizioni contrattuali.
Queste commissioni non coincidono con la tassa europea e non devono essere presentate come un ulteriore tributo istituito dall’Unione.
Chi è obbligato a pagare e come il costo può arrivare al consumatore
La normativa europea individua il soggetto obbligato nell’operatore responsabile dell’adempimento doganale, secondo il regime applicabile. Il pagamento può quindi coinvolgere il venditore, la piattaforma che gestisce l’importazione oppure il rappresentante doganale.
La responsabilità formale non ricade automaticamente sull’acquirente finale.
Questa distinzione, tuttavia, non impedisce agli operatori commerciali di trasferire economicamente il costo al consumatore. Una piattaforma può incorporarlo nel prezzo dei prodotti, inserirlo nelle spese di spedizione oppure evidenziarlo separatamente durante il pagamento.
La scelta dipende dal modello commerciale e dalle condizioni applicate dal venditore.
Il consumatore potrebbe quindi non trovare una voce esplicitamente denominata tassa di gestione europea, pur sostenendone indirettamente il costo attraverso un prezzo più elevato.
Un’altra possibilità riguarda le spedizioni per le quali il venditore non abbia organizzato il pagamento anticipato degli oneri. In questi casi possono emergere richieste di pagamento durante le operazioni doganali o prima della consegna.
La corretta informazione precontrattuale assume particolare rilevanza. Nelle vendite rivolte ai consumatori europei, il professionista deve fornire indicazioni chiare sul prezzo complessivo e sugli eventuali costi aggiuntivi, secondo la disciplina applicabile.
La presenza di un importo richiesto dal corriere non dimostra, da sola, che si tratti di una tassa legittimamente addebitata. È necessario distinguere il tributo effettivamente dovuto dalle spese di servizio e verificare se gli importi fossero già compresi nel prezzo pagato.
Il contributo italiano rinviato al gennaio 2027
Accanto ai due prelievi europei esiste una terza misura, di origine nazionale, che rischia di generare confusione.
L’Italia ha previsto un contributo di 2 euro sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra UE. Diversamente dalla tassa europea, il contributo nazionale è costruito sulla singola spedizione e non sul numero degli articoli doganali contenuti al suo interno.
La sua applicazione è stata però rinviata più volte.
L’ultimo differimento, contenuto nel provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre 2026, sposta la decorrenza al 1° gennaio 2027, salvo ulteriori interventi normativi.
Il rinvio evita che il contributo nazionale entri in vigore contemporaneamente alla nuova tassa europea, ma lascia aperta una questione giuridica: la compatibilità tra i due sistemi.
Il nuovo Codice doganale dell’Unione limita infatti la possibilità per gli Stati membri di richiedere corrispettivi per attività già coperte dalla tassa di gestione europea. L’eventuale applicazione del contributo italiano dovrà quindi essere valutata anche rispetto alla natura dei servizi finanziati.
Al momento, per determinare i costi dei pacchi extra UE dal primo novembre, non bisogna aggiungere automaticamente altri 2 euro a titolo di contributo nazionale.
La misura italiana ha una decorrenza successiva e un presupposto diverso. Presentare i tre importi come già cumulativamente applicabili dal novembre 2026 porterebbe a una ricostruzione inesatta della disciplina.
Ordini effettuati a ottobre e spedizioni sdoganate a novembre
La data dell’acquisto non è sufficiente per stabilire se una spedizione sarà interessata dalla nuova tassa.
Il momento determinante è quello dell’operazione doganale rilevante, in particolare l’accettazione della dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica.
Un ordine effettuato negli ultimi giorni di ottobre potrebbe quindi essere soggetto al nuovo prelievo se la relativa dichiarazione viene accettata dal 1° novembre.
Viceversa, un acquisto già regolarmente sdoganato prima della decorrenza non diventa soggetto alla tassa soltanto perché viene consegnato successivamente.
La distinzione è particolarmente importante per gli acquisti internazionali, nei quali possono trascorrere diversi giorni tra conferma dell’ordine, spedizione, arrivo nell’Unione e completamento delle formalità doganali.
La provenienza commerciale e quella fisica della merce costituiscono ulteriori elementi da verificare. Acquistare su una piattaforma gestita da un’impresa extraeuropea non significa necessariamente importare direttamente un prodotto da un Paese terzo.
Quando la merce si trova già in libera pratica nell’Unione europea, perché precedentemente importata e sdoganata, la successiva consegna all’acquirente all’interno del territorio doganale europeo non determina una nuova importazione.
Al contrario, la presenza di un sito in lingua italiana, di prezzi espressi in euro o di un servizio clienti europeo non garantisce che la merce sia già stata immessa in libera pratica.
Resi e rimborsi: la tassa di gestione non viene automaticamente restituita
Il trattamento dei resi rappresenta una delle conseguenze economiche più rilevanti della nuova disciplina.
La tassa europea di gestione remunera un’attività amministrativa e di controllo collegata allo sdoganamento. Per questa ragione, il successivo ritorno della merce al venditore non comporta automaticamente la restituzione dell’importo versato.
Un consumatore che esercita il diritto di recesso può quindi ottenere il rimborso del prezzo secondo la disciplina applicabile al contratto, senza che ciò determini necessariamente il recupero della tassa doganale.
Occorre distinguere anche il trattamento del dazio forfettario di 3 euro. Le eventuali restituzioni di dazi seguono procedure e condizioni previste dalla normativa doganale e non coincidono automaticamente con il rimborso commerciale effettuato dal venditore.
Il fatto che una piattaforma accetti gratuitamente il reso non significa, pertanto, che tutte le somme sostenute nell’operazione di importazione vengano recuperate.
Le politiche commerciali possono prevedere rimborsi più ampi rispetto agli obblighi strettamente doganali, ma devono essere valutate sulla base delle condizioni contrattuali effettivamente applicate.
Questo elemento incide soprattutto sugli acquisti di importo contenuto. Quando il valore del prodotto è modesto, gli oneri amministrativi e doganali possono rappresentare una quota significativa della spesa complessiva, anche se il bene viene successivamente restituito.
Prezzi online e controlli doganali, cosa cambia per le piattaforme
La riforma europea non nasce esclusivamente da esigenze di gettito. Le istituzioni comunitarie hanno collegato l’intervento alla crescita delle importazioni di piccolo valore e alla necessità di rafforzare la vigilanza sulle merci vendute attraverso il commercio elettronico.
Secondo i dati richiamati dalla Commissione europea e dall’Agenzia delle Dogane, nel 2025 le importazioni di modico valore hanno raggiunto quasi 5,9 miliardi di articoli.
Un volume di questa dimensione comporta un carico amministrativo considerevole per le autorità doganali, chiamate a verificare dichiarazioni, classificazioni, valori e conformità dei prodotti.
La riforma introduce inoltre obblighi informativi più dettagliati. Dal 1° novembre 2026, per le operazioni interessate, assumono rilievo anche i codici identificativi dei prodotti, destinati a migliorare la tracciabilità delle merci e l’individuazione di articoli potenzialmente non conformi alle norme europee.
L’obiettivo è rendere più efficaci i controlli senza affidarsi esclusivamente alle verifiche fisiche dei pacchi, che risulterebbero difficilmente sostenibili su volumi tanto elevati.
Per gli operatori commerciali, le nuove disposizioni richiedono una gestione più accurata delle informazioni doganali e dei costi associati alle singole categorie di merce.
Per gli acquirenti, invece, la conseguenza più immediata riguarda la comparabilità dei prezzi.
Due prodotti identici, offerti rispettivamente da un venditore che spedisce merce già sdoganata nell’Unione e da un operatore che effettua un’importazione diretta, possono presentare costi finali differenti anche quando il prezzo iniziale pubblicizzato è simile.
I costi dei pacchi extra UE dal primo novembre rendono quindi particolarmente rilevante conoscere, prima del pagamento, il Paese dal quale partirà effettivamente la spedizione e quali oneri siano già inclusi nel prezzo.
Resta decisivo anche il dettaglio delle somme richieste al momento della consegna. Un addebito doganale legittimo deve poter essere ricondotto a un’operazione identificabile e a una causale precisa. In presenza di richieste inattese, la documentazione del corriere e della dichiarazione doganale permette di verificare se si tratti di imposte, dazi, tassa europea oppure compensi per servizi di sdoganamento.
La distinzione diventerà ancora più importante quando, dal 1° gennaio 2027, dovrà essere chiarita l’effettiva applicazione del contributo italiano e la sua compatibilità con il nuovo quadro europeo.

