Servizi non richiesti nelle bollette di luce e gas, l’Antitrust apre tre istruttorie sui contratti e sui consensi

Persona controlla una bolletta domestica confrontando le voci di spesa con un calcolatore

Un servizio accessorio addebitato insieme alla fornitura di energia, un costo che il cliente dichiara di non aver autorizzato e un codice ricevuto sul telefono che potrebbe aver confermato più contratti contemporaneamente. Sono questi alcuni degli elementi al centro di tre istruttorie avviate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’ottobre 2026, dopo le segnalazioni presentate da consumatori e associazioni.

I procedimenti riguardano le modalità di vendita telefonica dei contratti energetici e l’abbinamento di prestazioni aggiuntive a pagamento. L’attenzione si concentra su tre prodotti denominati Logicard Casa, Be Smart e Card Protetta Servizi, associati a offerte di energia elettrica e gas.

La vicenda è stata approfondita da Altroconsumo il 28 ottobre, dopo la pubblicazione degli avvisi ufficiali dell’Antitrust nel Bollettino del 26 ottobre 2026. Le contestazioni riguardano soprattutto la trasparenza delle informazioni commerciali, la raccolta del consenso e le condizioni economiche applicate ai servizi accessori.

Le istruttorie sono ancora una fase di accertamento e non costituiscono una dichiarazione di responsabilità delle società coinvolte. L’Autorità dovrà verificare se le condotte segnalate integrino effettivamente violazioni del Codice del consumo.

Logicard, Be Smart e Card Protetta Servizi: cosa emerge dalle segnalazioni

Le contestazioni sui servizi non richiesti nelle bollette di luce e gas riguardano prodotti distinti dalla vendita dell’energia. Si tratta di prestazioni accessorie che possono comprendere assistenza domestica, consulenza e altri servizi, secondo le condizioni previste dai singoli contratti.

La loro commercializzazione insieme a una fornitura energetica non è di per sé vietata. Il problema nasce quando il consumatore sostiene di aver accettato esclusivamente il contratto per l’elettricità o il gas, senza essere stato informato adeguatamente dell’esistenza di un ulteriore servizio a pagamento.

Altroconsumo ha raccolto segnalazioni relative a importi comparsi nelle bollette ordinarie oppure nelle fatture emesse alla cessazione della fornitura. In uno dei casi riportati dall’associazione, un consumatore ha contestato due addebiti da 140 euro ciascuno, presenti nelle fatture di luce e gas del settembre 2025 e riferiti a Logicard Casa.

Altre segnalazioni riguardano richieste di pagamento delle quote residue del servizio accessorio dopo il passaggio a un diverso operatore. Il cliente, convinto di aver concluso il rapporto con il precedente fornitore, si trova così a dover verificare se esista un secondo contratto con una durata autonoma.

Gli importi riportati nelle testimonianze descrivono singole contestazioni. Non dimostrano che tutti i contratti contenenti quei servizi siano irregolari, né consentono di quantificare l’estensione complessiva del fenomeno.

La questione assume particolare rilievo perché un addebito accessorio può modificare sensibilmente la convenienza economica dell’offerta iniziale. Un contratto apparentemente vantaggioso per il prezzo dell’energia può comportare una spesa superiore alle aspettative se comprende prestazioni aggiuntive non considerate dal consumatore.

Le tre istruttorie dell’Antitrust e le condotte da verificare

Il Bollettino numero 41 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, pubblicato il 26 ottobre 2026, contiene tre distinti avvisi di avvio di procedimento istruttorio.

Il primo, identificato con il numero PS13198, riguarda Green Telecomunicazioni e il servizio Be Smart. Secondo le segnalazioni riportate dall’Autorità, alcuni consumatori avrebbero scoperto l’attivazione del servizio in occasione della sottoscrizione telefonica di contratti energetici perfezionati mediante codice OTP.

Le contestazioni comprendono la presunta insufficienza delle informazioni sulla natura accessoria del prodotto, sui costi, sulle modalità di pagamento e sulla durata biennale. Vengono inoltre segnalate richieste di pagamento del servizio anche dopo il recesso dalla fornitura energetica.

L’Antitrust riferisce che alcuni consumatori avrebbero preferito mantenere attivo il contratto di energia per evitare gli esborsi collegati alla cessazione anticipata. Anche questa circostanza dovrà essere valutata nell’ambito dell’istruttoria, avviata il 15 ottobre 2026.

Il secondo procedimento, PS13199, interessa Energia Verde Italia, Energia Sostenibile e le società coinvolte nella commercializzazione di Card Protetta Servizi, tra cui Protetta e FGA Holding.

In questo caso l’attenzione dell’Autorità si estende alle modalità di acquisizione dei clienti. Le segnalazioni richiamano possibili informazioni ingannevoli sull’identità del venditore, sulle condizioni economiche e sulla necessità di cambiare fornitore. Viene inoltre esaminata la commercializzazione del servizio accessorio, con particolare riguardo alla consapevolezza del consumatore circa il carattere facoltativo della prestazione e il relativo costo.

Il terzo procedimento, PS13200, riguarda Semplice Gas & Luce e l’abbinamento del servizio Logicard Casa.

Gli accertamenti interessano le informazioni fornite durante i contatti telefonici, le condizioni della fornitura e le modalità di adesione al prodotto aggiuntivo. L’Autorità esamina anche una clausola contrattuale potenzialmente vessatoria relativa alla disdetta del servizio accessorio e alle conseguenze sulle condizioni economiche promozionali.

I tre procedimenti hanno oggetti e soggetti differenti. Le eventuali responsabilità dovranno essere accertate separatamente, sulla base della documentazione acquisita, delle difese delle imprese e delle valutazioni conclusive dell’Autorità.

Il codice OTP e il problema del consenso informato

Uno degli aspetti più delicati delle segnalazioni riguarda l’utilizzo del codice OTP, acronimo di One Time Password, durante la conclusione dei contratti a distanza.

Il codice temporaneo viene normalmente inviato tramite SMS o altri canali digitali e può essere utilizzato per confermare determinate operazioni. Nelle procedure contrattuali assume rilievo come elemento di autenticazione o conferma, secondo il sistema adottato e le disposizioni applicabili.

Il problema emerge quando il consumatore ritiene di aver utilizzato quel codice esclusivamente per accettare un’offerta energetica, mentre la procedura avrebbe compreso anche l’adesione a un servizio accessorio.

La presenza di una conferma elettronica non elimina l’obbligo di fornire informazioni chiare e comprensibili prima della conclusione del contratto.

Il Codice del consumo disciplina gli obblighi informativi nei contratti a distanza e prevede specifiche garanzie per le offerte formulate telefonicamente. Per i contratti conclusi per telefono, la validità dell’adesione deve essere valutata anche alla luce delle prescrizioni sulla conferma dell’offerta e sull’accettazione del consumatore.

Non è quindi sufficiente considerare isolatamente l’inserimento di un OTP. Occorre ricostruire l’intera procedura, verificando quali documenti siano stati messi a disposizione, quali informazioni siano state comunicate e quale manifestazione di volontà sia stata effettivamente acquisita.

Per i servizi non richiesti nelle bollette di luce e gas, questo passaggio può risultare decisivo. La controversia potrebbe riguardare l’assenza totale di un consenso oppure un consenso prestato senza informazioni adeguate sulla natura e sul prezzo della prestazione.

Sono situazioni giuridicamente differenti, che richiedono verifiche documentali specifiche.

Come riconoscere gli addebiti accessori nella bolletta

Il controllo delle fatture costituisce il primo passaggio per individuare eventuali servizi non richiesti nelle bollette di luce e gas.

Gli importi contestati possono comparire in sezioni dedicate ad altre partite, servizi aggiuntivi o corrispettivi diversi da quelli direttamente collegati alla fornitura. La denominazione utilizzata dipende dal prodotto e dalle modalità di fatturazione.

La presenza di una voce estranea ai consumi energetici non implica automaticamente un errore. Potrebbe trattarsi di una prestazione effettivamente sottoscritta, di un costo contrattualmente previsto oppure di un importo che richiede ulteriori chiarimenti.

La verifica deve partire dal confronto tra la fattura e la documentazione disponibile al momento dell’attivazione.

Occorre individuare il nome esatto del servizio, l’importo addebitato, il periodo di riferimento e l’eventuale periodicità del pagamento. Un costo annuale applicato in un’unica soluzione presenta conseguenze economiche diverse rispetto a un corrispettivo mensile.

Anche la presenza dello stesso servizio nelle fatture di luce e gas merita attenzione. Se le forniture sono state attivate contemporaneamente, bisogna verificare se siano stati sottoscritti due distinti servizi accessori e se questa circostanza fosse chiaramente indicata nella proposta commerciale.

Un ulteriore controllo riguarda le fatture di chiusura. Alcuni contratti accessori possono prevedere una durata diversa da quella della fornitura energetica, con conseguenze economiche in caso di recesso o cambio di operatore.

La validità e l’applicabilità di queste condizioni dipendono dal contenuto del contratto, dalla correttezza delle informazioni precontrattuali e dalla disciplina a tutela del consumatore.

Documenti contrattuali e registrazioni: quali prove richiedere

Quando viene individuato un addebito contestato, il consumatore può chiedere al fornitore e, se diverso, al soggetto che eroga il servizio accessorio la documentazione relativa all’adesione.

La richiesta dovrebbe comprendere la proposta commerciale, le condizioni generali e particolari, il documento di conferma contrattuale, le informazioni sul prezzo e sulla durata del servizio e gli elementi disponibili che attestano l’acquisizione del consenso.

Se la sottoscrizione è avvenuta telefonicamente, assumono rilievo anche le registrazioni delle conversazioni, quando effettuate e conservate, e le comunicazioni inviate durante la procedura.

Nel caso di conferme mediante OTP, è utile ricostruire il collegamento tra il codice utilizzato e i documenti che il cliente avrebbe accettato.

L’eventuale disponibilità di una registrazione non significa necessariamente che ogni parte della telefonata sia stata conservata. La richiesta deve quindi riguardare tutti gli elementi documentali effettivamente disponibili.

La disciplina sulla protezione dei dati personali può inoltre consentire all’interessato di esercitare il diritto di accesso ai propri dati, secondo le condizioni previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Il punto centrale rimane la possibilità di verificare quale servizio sia stato richiesto, a quali condizioni e attraverso quale procedura.

Una documentazione contrattuale completa permette anche di distinguere un errore di fatturazione da una contestazione relativa alla formazione stessa del contratto.

Reclami e rimborsi: come contestare gli importi

La gestione dei servizi non richiesti nelle bollette di luce e gas richiede una contestazione sufficientemente precisa da consentire al venditore di individuare il problema.

Il reclamo scritto dovrebbe riportare gli estremi della fornitura, il numero della fattura, la denominazione del servizio contestato, gli importi e le ragioni per cui il cliente ritiene di non aver prestato un consenso valido.

Può essere richiesto lo storno delle somme non dovute, il rimborso degli importi già versati e la cessazione degli addebiti futuri. Quando viene contestata l’esistenza stessa del contratto accessorio, è opportuno chiedere espressamente la documentazione che ne dimostri la sottoscrizione.

Il reclamo va indirizzato ai canali ufficiali dell’impresa, preferibilmente attraverso modalità che consentano di conservarne copia e prova dell’invio. Se il servizio è erogato da una società diversa dal venditore di energia, può essere necessario coinvolgere entrambi i soggetti.

La contestazione non deve essere confusa con la semplice disdetta.

Chiedere la cessazione di un servizio può comportare effetti differenti rispetto al contestarne l’attivazione originaria. Nel secondo caso, infatti, il consumatore mette in discussione il presupposto stesso degli addebiti.

Un altro elemento riguarda il diritto di ripensamento previsto per i contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali. Per molti contratti di servizi il termine ordinario è di 14 giorni, ma il suo decorso e le eventuali estensioni dipendono dalle circostanze della conclusione e dal rispetto degli obblighi informativi. Nei casi di visite non richieste presso l’abitazione possono applicarsi termini più ampi.

Se il termine per il ripensamento è scaduto, rimane possibile contestare un contratto che si ritiene mai validamente concluso o un pagamento privo di adeguato fondamento.

Il mancato pagamento integrale della bolletta, invece, richiede particolare cautela. La contestazione di un servizio accessorio non elimina automaticamente gli obblighi relativi all’energia effettivamente fornita. È opportuno richiedere una rettifica della fattura o indicazioni scritte sulla gestione della quota controversa, evitando iniziative che possano determinare conseguenze sulla regolarità dei pagamenti.

Quando intervengono ARERA, conciliazione e Antitrust

Le controversie sui servizi non richiesti nelle bollette di luce e gas possono interessare autorità e strumenti di tutela differenti, ciascuno con competenze specifiche.

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ARERA, mette a disposizione dei clienti il Servizio Conciliazione, una procedura gratuita finalizzata alla risoluzione delle controversie con gli operatori dei settori regolati.

Il tentativo può essere avviato dopo aver presentato un reclamo scritto e aver ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente oppure, per le controversie energetiche, una volta trascorsi 40 giorni dall’invio del reclamo senza una risposta utile.

La procedura si svolge attraverso una piattaforma telematica, con l’assistenza di un conciliatore. I venditori e i distributori di energia sono tenuti a partecipare al tentativo nei casi previsti dalla disciplina applicabile.

La conciliazione può consentire alle parti di raggiungere un accordo sugli importi contestati, sulla rettifica delle fatture o su altri aspetti del rapporto contrattuale.

Quando la controversia riguarda anche un servizio accessorio fornito da un soggetto distinto dall’operatore energetico, occorre verificare la competenza dello strumento di risoluzione prescelto e l’eventuale disponibilità di altri organismi ADR.

Lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, istituito da ARERA e gestito da Acquirente Unico, offre informazioni e assistenza sulle modalità di reclamo e sugli strumenti di tutela. Il numero verde è 800 166 654.

Diverso è il ruolo dell’Antitrust.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato interviene per verificare eventuali pratiche commerciali scorrette, omissioni informative o condotte contrarie alla normativa di tutela dei consumatori. Le segnalazioni possono contribuire all’avvio di accertamenti su comportamenti che interessano una pluralità di clienti.

Un procedimento dell’Antitrust, tuttavia, non sostituisce automaticamente il reclamo individuale né garantisce il rimborso delle somme contestate. Il recupero degli importi richiede normalmente un’iniziativa specifica del consumatore, attraverso i canali disponibili.

Il cambio di fornitore non chiude necessariamente i servizi aggiuntivi

Una delle conseguenze più rilevanti emerse dalle segnalazioni riguarda la separazione tra il contratto energetico e quello relativo al servizio accessorio.

Il passaggio a un nuovo venditore determina la cessazione del precedente rapporto di fornitura secondo le regole applicabili, ma non comporta necessariamente l’estinzione automatica di ogni contratto collegato.

Se una prestazione aggiuntiva possiede una propria durata, condizioni di recesso e modalità di pagamento, queste devono essere esaminate separatamente.

Le contestazioni relative a Logicard e Be Smart mostrano quanto questo aspetto possa incidere sulle scelte dei clienti. Una richiesta di pagamento delle quote residue, soprattutto quando riferita a un servizio che il consumatore dichiara di non aver voluto, può trasformare un cambio di operatore in una controversia economica.

La verifica deve riguardare sia l’effettiva adesione al servizio sia la legittimità delle clausole applicate al momento della cessazione.

Una clausola contrattuale, infatti, non diventa automaticamente valida e opponibile al consumatore soltanto perché compare in un documento predisposto dall’impresa. Devono essere rispettati gli obblighi di informazione, le regole sulla formazione del consenso e le disposizioni che vietano condizioni vessatorie.

I procedimenti aperti nell’ottobre 2026 potranno chiarire se, nei casi esaminati, le modalità di commercializzazione e le condizioni applicate abbiano rispettato questi requisiti.

Nel frattempo, per le contestazioni individuali rimane determinante conservare le fatture, le comunicazioni ricevute e le prove delle richieste inviate alle imprese. La ricostruzione documentale del rapporto contrattuale è il presupposto per stabilire se l’addebito sia effettivamente dovuto e per chiedere, quando ne ricorrono le condizioni, la restituzione delle somme pagate.

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