Due confezioni di integratori a base di cardo mariano possono riportare quantità apparentemente simili di ingrediente vegetale, pur contenendo preparazioni molto diverse. Una capsula può essere formulata con polvere ottenuta dai frutti della pianta, un’altra con un estratto concentrato e standardizzato in silimarina. La distinzione è rilevante perché il peso dell’ingrediente dichiarato non corrisponde necessariamente alla quantità dei suoi componenti caratterizzanti.
Sulle confezioni compaiono spesso espressioni come «estratto secco», «titolato all’80%» oppure «alta concentrazione di silimarina». Sono informazioni che possono descrivere caratteristiche reali del prodotto, ma richiedono una lettura attenta. Una percentuale elevata di silimarina non dimostra, da sola, una maggiore efficacia clinica, così come la presenza di una sostanza vegetale tradizionalmente utilizzata non autorizza ad attribuire all’integratore proprietà terapeutiche.
La disciplina europea distingue chiaramente gli integratori alimentari dai medicinali vegetali. Conoscere questa differenza, insieme alle regole di etichettatura, permette di interpretare correttamente le informazioni riportate sulle confezioni e di individuare eventuali dichiarazioni commerciali fuorvianti.
Polvere, estratto secco e silimarina: cosa cambia nella composizione
Il cardo mariano, identificato botanicamente come Silybum marianum (L.) Gaertn., appartiene alla famiglia delle Asteraceae. Nella tradizione erboristica vengono utilizzati principalmente i frutti maturi, comunemente chiamati semi, sebbene la denominazione botanica corretta sia differente.
Questa precisazione assume valore anche nell’esame degli ingredienti. Un’etichetta informativa dovrebbe consentire di riconoscere la specie botanica, la parte della pianta impiegata e la natura della preparazione utilizzata.
La polvere vegetale deriva dalla lavorazione meccanica della materia prima essiccata. Contiene naturalmente diverse sostanze presenti nei frutti, ma la loro concentrazione può variare in relazione alle caratteristiche del materiale vegetale e ai processi produttivi. La semplice indicazione del peso della polvere non permette quindi di determinare automaticamente il contenuto di silimarina.
Gli estratti si ottengono invece attraverso procedimenti che consentono di trasferire determinate sostanze dalla materia prima vegetale a un preparato più concentrato o diversamente caratterizzato. Le proprietà dell’estratto dipendono anche dal solvente utilizzato, dalle condizioni di lavorazione e dagli eventuali processi successivi.
La silimarina è una miscela di composti, principalmente flavonolignani, tra i quali figurano silibina, isosilibina, silicristina e silidianina. La silibina, indicata anche come silibinina in alcuni contesti scientifici, rappresenta uno dei componenti maggiormente studiati.
Non è quindi corretto considerare silimarina e silibina come denominazioni perfettamente intercambiabili. Un integratore che dichiara una quantità di silimarina totale non sta necessariamente indicando la quantità della sola silibina.
Un ulteriore elemento da osservare è il rapporto droga-estratto, spesso abbreviato con la sigla DER, dall’inglese Drug Extract Ratio. In ambito erboristico il termine droga indica la parte vegetale utilizzata, senza alcun riferimento alle sostanze stupefacenti.
Un DER di 20:1, per esempio, può indicare che sono state utilizzate 20 parti di materia prima vegetale per ottenere una parte di estratto. Si tratta di un esempio puramente illustrativo: il significato preciso del rapporto dipende dal tipo di estratto dichiarato e dalle modalità con cui viene espresso.
Il DER non coincide con la percentuale di silimarina e non permette, da solo, di stabilire la qualità o l’efficacia di una preparazione. Per interpretarlo correttamente occorre conoscere anche il solvente di estrazione e le caratteristiche del prodotto finito.
Come interpretare quantità e percentuali dichiarate
Una delle difficoltà più frequenti nella comparazione degli integratori riguarda la differenza tra contenuto per capsula e apporto giornaliero consigliato.
La direttiva europea 2002/46/CE prevede che le quantità delle sostanze caratterizzanti con effetto nutritivo o fisiologico siano dichiarate in forma numerica, facendo riferimento alla porzione raccomandata per il consumo giornaliero.
Questo significa che il confronto tra due prodotti dovrebbe partire dalle quantità riferite alla stessa unità di consumo, evitando di sovrapporre i milligrammi contenuti in una capsula con quelli previsti dall’intera porzione giornaliera.
La titolazione rappresenta un’informazione ulteriore. Indica il contenuto dichiarato di uno o più componenti caratterizzanti dell’estratto, espresso generalmente in percentuale.
A titolo di esempio matematico, un estratto da 200 milligrammi dichiarato come titolato all’80% in silimarina corrisponderebbe a 160 milligrammi di silimarina. Questo calcolo descrive esclusivamente il contenuto teorico ricavabile dai valori dichiarati, senza esprimere alcun giudizio sull’efficacia o sulla dose appropriata.
Se una seconda preparazione contenesse 300 milligrammi di estratto titolato al 50%, la quantità teorica di silimarina sarebbe pari a 150 milligrammi. Il confronto dimostra perché il peso complessivo dell’estratto non sia sufficiente a stabilire quale formulazione contenga più sostanza caratterizzante.
Anche questa comparazione presenta dei limiti. Due estratti con la stessa quantità dichiarata di silimarina non sono necessariamente equivalenti, perché possono differire nella composizione dei singoli composti, nei processi estrattivi e nelle caratteristiche che ne influenzano l’assorbimento.
Occorre inoltre prestare attenzione alla terminologia. La dicitura «estratto titolato» dovrebbe essere accompagnata dall’indicazione della sostanza cui si riferisce la percentuale. La sola espressione «estratto concentrato», priva di dettagli quantitativi, offre invece informazioni limitate.
La presenza di un titolo elevato non sostituisce la documentazione sulla qualità della materia prima, sui controlli effettuati e sulla coerenza tra i valori dichiarati e quelli effettivamente presenti nel prodotto.
Perché una maggiore concentrazione non significa maggiore efficacia
Il collegamento tra silimarina e funzionalità epatica è uno dei temi più ricorrenti nella comunicazione commerciale relativa al cardo mariano. La pianta possiede una lunga storia di impiego erboristico, ma il quadro delle evidenze scientifiche richiede alcune distinzioni.
Il National Center for Complementary and Integrative Health, organismo dei National Institutes of Health statunitensi, segnala che gli studi clinici disponibili non consentono di trarre conclusioni definitive sull’efficacia del cardo mariano nelle diverse condizioni di salute indagate.
Le ricerche riguardanti le patologie epatiche hanno prodotto risultati contrastanti oppure insufficienti. In particolare, alcuni studi su preparazioni contenenti silimarina non hanno riscontrato benefici clinici significativi nelle condizioni esaminate.
Questi risultati non escludono che determinati componenti vegetali possano possedere attività biologiche misurabili. Indicano però che gli effetti osservati in laboratorio, negli studi sperimentali o attraverso specifici parametri biochimici non possono essere automaticamente tradotti in benefici clinici dimostrati.
Anche l’assorbimento costituisce una variabile rilevante. La silimarina comprende composti con caratteristiche di solubilità e biodisponibilità che possono condizionarne il comportamento nell’organismo. Alcune formulazioni sono sviluppate per modificare questi aspetti, ma la loro eventuale superiorità deve essere dimostrata attraverso dati pertinenti, senza dedurla dal solo metodo produttivo.
La presenza di una maggiore quantità di principio caratterizzante, dunque, non dimostra necessariamente un maggiore beneficio. Per stabilire l’efficacia di una formulazione servirebbero studi clinici adeguati, condotti su preparazioni definite e con risultati clinicamente significativi.
Un integratore contenente cardo mariano non può essere considerato un trattamento per epatiti, steatosi epatica, cirrosi o altre patologie del fegato sulla base della sola composizione dichiarata.
Le informazioni obbligatorie e gli ingredienti aggiuntivi
L’etichettatura degli integratori alimentari è disciplinata dalla direttiva 2002/46/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo 169/2004, e dalle disposizioni generali del regolamento europeo 1169/2011 sulle informazioni alimentari ai consumatori.
La denominazione deve permettere di identificare il prodotto come integratore alimentare. Devono inoltre essere presenti la porzione raccomandata per il consumo giornaliero e l’avvertenza a non superarla.
Sono obbligatorie anche le indicazioni secondo cui gli integratori non devono essere intesi come sostituti di una dieta varia e devono essere conservati fuori dalla portata dei bambini piccoli.
A queste prescrizioni si aggiungono le informazioni generali previste per gli alimenti preimballati, tra cui l’elenco degli ingredienti, la quantità netta, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza quando pertinente, il lotto e le condizioni di conservazione applicabili.
L’elenco degli ingredienti merita particolare attenzione quando il cardo mariano è associato ad altre sostanze vegetali, vitamine o minerali.
Una formulazione può contenere, per esempio, più estratti botanici oppure componenti nutrizionali aggiunti. La presenza di ulteriori ingredienti non costituisce automaticamente un vantaggio: modifica la composizione del prodotto e può introdurre indicazioni di impiego o precauzioni differenti.
Occorre distinguere gli ingredienti con finalità nutritive o fisiologiche dagli eccipienti e dagli additivi tecnologici utilizzati per realizzare capsule, compresse o altre forme di presentazione. Agenti antiagglomeranti, materiali dell’involucro e sostanze necessarie alla fabbricazione svolgono funzioni diverse rispetto agli estratti vegetali.
La lista degli ingredienti permette inoltre di verificare la presenza di eventuali sostanze allergeniche soggette a dichiarazione obbligatoria. È utile ricordare che l’assenza di un allergene dall’elenco previsto dalla normativa non esclude qualsiasi possibile reazione individuale a una sostanza vegetale.
La normativa italiana sull’impiego dei botanicals, contenuta nel decreto ministeriale 10 agosto 2018 e nelle successive modifiche, disciplina le piante, le parti vegetali e i preparati utilizzabili negli integratori, nel rispetto delle ulteriori regole europee applicabili.
La presenza di una pianta negli elenchi previsti dalla disciplina nazionale non equivale comunque al riconoscimento di un’efficacia terapeutica.
Il nome dell’operatore responsabile e la tracciabilità del prodotto
Tra gli elementi che consentono di valutare la completezza dell’etichetta rientrano il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sul prodotto.
Il regolamento 1169/2011 attribuisce questa responsabilità all’operatore con il cui nome o ragione sociale l’alimento è commercializzato oppure, se tale operatore non è stabilito nell’Unione europea, all’importatore nell’Unione.
Non sempre l’operatore responsabile coincide con lo stabilimento che ha materialmente prodotto o confezionato l’integratore. Un marchio può commercializzare prodotti realizzati da un’impresa specializzata, mantenendo comunque le responsabilità previste dalla disciplina alimentare.
Per questo motivo, la presenza di una sede aziendale riconoscibile è un’informazione concreta, mentre espressioni come «qualità superiore» o «formula esclusiva» non consentono di individuare il soggetto giuridicamente responsabile.
Il numero di lotto permette di collegare una confezione a una determinata partita produttiva. Questa identificazione assume particolare importanza quando vengono effettuati controlli, segnalate non conformità o disposti eventuali richiami.
In Italia gli integratori alimentari sono sottoposti a una procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute. Il Registro nazionale degli integratori alimentari permette di consultare i prodotti notificati.
Il Ministero precisa tuttavia che l’inserimento nel Registro non costituisce un’autorizzazione alla commercializzazione né un’attestazione di conformità. La responsabilità del rispetto della normativa rimane in capo all’operatore del settore alimentare, mentre le autorità competenti possono intervenire attraverso i controlli ufficiali.
Il codice di notifica, quando riportato sulla confezione, può quindi agevolare una verifica documentale, ma non deve essere interpretato come certificazione ministeriale di efficacia, qualità superiore o sicurezza assoluta.
Integratori e medicinali vegetali seguono regole differenti
La distinzione tra integratore alimentare e medicinale vegetale è essenziale per comprendere quali proprietà possano essere legittimamente attribuite a una preparazione contenente cardo mariano.
Gli integratori sono prodotti alimentari destinati a integrare la dieta mediante sostanze nutritive o altre sostanze con effetto nutritivo o fisiologico. Non possono essere presentati come prodotti destinati a prevenire, trattare o guarire malattie.
I medicinali vegetali appartengono invece alla disciplina farmaceutica e sono soggetti a specifici percorsi autorizzativi o di registrazione.
La direttiva 2004/24/CE ha introdotto una procedura semplificata per la registrazione dei medicinali vegetali tradizionali, fondata anche sulla documentazione di un impiego medicinale prolungato: almeno trent’anni, dei quali almeno quindici nell’Unione europea.
Questa procedura non richiede necessariamente le stesse prove cliniche previste per dimostrare l’efficacia di un medicinale attraverso altri percorsi autorizzativi. Il suo presupposto è che l’efficacia sia plausibile sulla base dell’esperienza di lungo impiego e che siano soddisfatti gli specifici requisiti di sicurezza e qualità.
Le monografie dell’Agenzia europea per i medicinali, elaborate attraverso il Comitato per i medicinali vegetali, rappresentano uno strumento scientifico e regolatorio per valutare determinati impieghi delle sostanze e preparazioni vegetali.
La monografia EMA relativa ai frutti di Silybum marianum riconosce specifici impieghi medicinali tradizionali legati a disturbi digestivi e al sostegno della funzionalità epatica, nel quadro delle condizioni e delle precauzioni indicate nel documento.
L’EMA chiarisce che queste conclusioni si basano sull’uso tradizionale. Gli studi clinici valutati non hanno consentito di stabilire conclusioni solide sull’efficacia a causa di limiti metodologici, dimensioni ridotte dei campioni e differenze tra i trattamenti studiati.
La monografia, inoltre, riguarda preparazioni vegetali definite e non attribuisce automaticamente le medesime caratteristiche a qualsiasi integratore contenente cardo mariano.
La consultazione di una monografia EMA non può pertanto essere utilizzata come prova che un integratore alimentare possieda un’efficacia farmacologica riconosciuta.
Le indicazioni sulla salute e i limiti della pubblicità
Le dichiarazioni relative agli effetti benefici degli alimenti sono disciplinate nell’Unione europea dal regolamento 1924/2006, che stabilisce le condizioni per l’utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute.
Il principio generale è che le comunicazioni non devono risultare false, ambigue o ingannevoli e devono rispettare i requisiti scientifici e normativi applicabili.
Per numerose sostanze botaniche, il sistema europeo presenta una situazione particolare. Diverse indicazioni sulla salute sono rimaste in sospeso, secondo il regime comunemente definito on hold, in attesa di una decisione definitiva a livello dell’Unione.
Alcune di queste indicazioni possono continuare a essere utilizzate nel rispetto delle misure transitorie e delle condizioni applicabili. Tale possibilità non equivale però a un’autorizzazione definitiva fondata su una valutazione positiva dell’efficacia clinica.
Una formulazione commerciale che richiama la fisiologica funzionalità del fegato va quindi valutata diversamente da una promessa di curare una malattia epatica.
La differenza riguarda sia il significato scientifico sia la liceità della comunicazione. Un integratore non può essere presentato come alternativa a un trattamento medico, indipendentemente dalla notorietà della pianta utilizzata.
La stessa attenzione deve essere riservata alle immagini, ai nomi commerciali e agli altri elementi grafici. Anche una rappresentazione visiva può suggerire proprietà salutistiche o terapeutiche e rientrare nella valutazione complessiva della comunicazione.
In Italia il Ministero della Salute ha ribadito, anche con una nota dell’8 luglio 2026 relativa agli integratori contenenti botanicals e probiotici, la necessità di rispettare le disposizioni sull’etichettatura, sulla presentazione e sulla pubblicità, contrastando le pratiche commerciali ingannevoli.
Avvertenze, possibili interazioni e controlli di qualità
La lettura dell’etichetta deve comprendere le avvertenze relative alle modalità di impiego e alle eventuali condizioni nelle quali l’assunzione non è appropriata.
Il fatto che il cardo mariano sia una pianta impiegata da lungo tempo nella tradizione erboristica non significa che qualsiasi preparazione sia priva di rischi.
Secondo il National Center for Complementary and Integrative Health, le preparazioni assunte per via orale risultano generalmente ben tollerate, ma possono provocare disturbi gastrointestinali, tra cui nausea, gonfiore e meteorismo.
Sono inoltre possibili reazioni allergiche, soprattutto nei soggetti sensibili ad altre piante appartenenti alla famiglia delle Asteraceae.
Le informazioni disponibili sulla sicurezza durante la gravidanza e l’allattamento sono limitate. La presenza di patologie, l’assunzione di farmaci e l’utilizzo contemporaneo di altri prodotti vegetali richiedono una valutazione professionale, anche per considerare possibili interazioni.
Non è corretto dedurre dall’origine naturale di un ingrediente l’assenza di effetti indesiderati. Al tempo stesso, i rischi devono essere valutati in relazione alla preparazione effettivamente utilizzata, evitando di attribuire indistintamente a tutti gli integratori le caratteristiche osservate in singoli studi.
La qualità analitica costituisce un tema distinto dall’efficacia.
Il NCCIH segnala che indagini condotte su alcuni integratori di cardo mariano commercializzati in diversi Paesi hanno individuato discrepanze tra il contenuto di silimarina dichiarato e quello misurato, oltre a problemi di contaminazione in determinati campioni.
Tra le sostanze indesiderate considerate figurano residui di pesticidi, contaminanti microbiologici e micotossine.
Questi rilievi non dimostrano che tutti gli integratori presenti sul mercato siano contaminati o presentino irregolarità. Evidenziano piuttosto la rilevanza dei controlli sulle materie prime e sui prodotti finiti.
Le dichiarazioni relative a verifiche analitiche, certificazioni o controlli indipendenti possono offrire informazioni aggiuntive, purché siano specifiche e verificabili. Una generica indicazione di purezza, senza precisazioni, non consente di conoscere quali parametri siano stati effettivamente controllati.
Le verifiche possibili prima dell’acquisto online
La vendita attraverso internet introduce un’ulteriore esigenza di trasparenza. Il consumatore dovrebbe poter esaminare le informazioni essenziali del prodotto prima di completare l’ordine, senza dipendere esclusivamente dalle immagini promozionali della confezione.
Il regolamento europeo 1169/2011 stabilisce infatti che, nella vendita a distanza di alimenti preimballati, le informazioni obbligatorie, con l’eccezione delle indicazioni relative alla durabilità, siano disponibili prima della conclusione dell’acquisto. Tutte le informazioni obbligatorie devono comunque essere disponibili al momento della consegna.
La descrizione commerciale di un integratore di cardo mariano dovrebbe quindi permettere di conoscere composizione, quantità delle sostanze caratterizzanti, porzione giornaliera raccomandata e avvertenze applicabili.
Una scheda che riporti soltanto il peso della capsula o una percentuale di titolazione evidenziata graficamente può risultare insufficiente per un confronto informato, se non chiarisce a quale quantità di estratto si riferisca.
Anche le differenze tra confezioni apparentemente simili richiedono attenzione. Il numero di capsule, il contenuto unitario e la porzione giornaliera raccomandata influenzano la quantità complessiva di preparazione vegetale contenuta nella confezione.
Il prezzo può essere rapportato al numero delle porzioni giornaliere indicate dal produttore, ma questa comparazione economica non costituisce una misura di efficacia e non permette di equiparare formulazioni differenti.
Un’ultima verifica riguarda la corrispondenza tra le informazioni pubblicate online e quelle presenti sull’etichetta del prodotto ricevuto. Una formulazione aggiornata può differire da quella descritta in una precedente scheda commerciale; in caso di discrepanze, occorre fare riferimento ai dati effettivi della confezione e richiedere chiarimenti all’operatore responsabile.
Per gli integratori contenenti estratti vegetali, la precisione delle informazioni dichiarate rimane un elemento verificabile anche quando l’efficacia clinica non è dimostrata. Specie botanica, parte utilizzata, natura dell’estratto, quantità giornaliera e sostanze caratterizzanti sono dati che consentono di distinguere preparazioni differenti senza attribuire loro benefici che le evidenze scientifiche disponibili non hanno confermato.

