Installazione Linee Vita Emilia Romagna


L'installazione linee vita e  i sistemi di prevenzione della sicurezza sul lavoro sono temi importanti in ambito normativo europeo, nazionale e regionale. L'Emilia Romagna è un esempio virtuoso che con la Delibera 149/2013 introduce "l’obbligo dell’installazione di dispositivi permanenti di ancoraggio sulle coperture" ovvero rende obbligatoria definitivamente l'installazione linee vita in Emilia Romagna. La norma nello specifico prevede l'obbligo per (sia per edifici pubblici che privati):

  • interventi di nuova costruzione;
  • interventi riguardanti pareti esterne perimetrali e/o coperture di edifici esistenti assoggettati a regime abilitativo(art. 9 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15, semplificazione della disciplina edilizia n. 383/94 e successive modifiche);
  • interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008;
  Sono invece escluse dall'obbligo di installazione :
  • le coperture completamente portanti poste ad un’altezza inferiore ai 2,00 m, calcolati a partire dal filo di gronda rispetto ad un piano stabile;
  • le coperture completamente portanti dotate di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 m;
  • le ampie e/o continue pareti a specchio esterne degli edifici per la cui manutenzione siano installati dispositivi permanenti per l’utilizzo di attrezzature/strutture di protezione collettiva (ponti sospesi, piattaforme di lavoro auto sollevanti o altro);
Il nuovo regolamento sull'installazione linee vita Emilia Romagna pone inoltre ulteriori obblighi in ambito tecnico circa il percorso di accesso alla copertura e all’ampie e/o continue pareti a specchio, l’accesso alla copertura e all’ampie e/o continue pareti a specchio e il transito e l’esecuzione dei lavori. Le linee vita costruite prima della messa in vigore del presente regolamento saranno conformi e quindi certificabili solamente se dotate di:
  • relazione di calcolo di idoneità del supporto;
  • certificazioni del produttore dei dispositivi di ancoraggio;
  • dichiarazione di corretta installazione dell’installatore;
  • manuale d’uso;

 
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